Per i pannelli solari serve l’autorizzazione paesaggistica?

[fa icon="calendar"] 31/08/18 18.00 / da Luca Corbetta - Responsabile ufficio tecnico

Per i pannelli solari serve l’autorizzazione paesaggistica?

Con un impianto fotovoltaico installato sul tetto di casa puoi alimentare tutto l’edificio con elettricità prodotta autonomamente e in maniera pulita. Ciò significa niente più bollette salate e una consistente riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. È sempre possibile installare i pannelli liberamente? Per sciogliere ogni dubbio, abbiamo voluto fare chiarezza una volta per tutte e specificare quali sono i casi in cui, per posare il fotovoltaico, servono autorizzazioni particolari. Continua a leggere per saperne di più.

L’art. 11 comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008 stabilisce che: 

«[…] gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione […] di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività […], qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, […] è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune».

Vediamo più nello specifico quando serve l’autorizzazione preventiva del Comune e quando se ne può fare a meno.

Posa fotovoltaico senza autorizzazione

Gli interventi di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di un edificio, da realizzare al di fuori di zone vincolate (di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968) sono esentati dall’approvazione del Comune.

In particolare è possibile procedere liberamente, senza autorizzazione, per l’installazione di:

  • pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Posa fotovoltaico con autorizzazione paesaggistica semplificata

Secondo quanto stabilito dal DPR 31/2017, sono state modificate le norme relative alla richiesta di autorizzazione paesaggistica previste per gli interventi di installazione del fotovoltaico in aree soggette alla tutela del paesaggio (D.lgs. 42/2004).

Nel caso di edifici situati in zone con vincoli paesaggistici, ambientali e storico-artistici in alcuni casi è ancora necessario presentare domanda formale a un ente competente che certifichi la compatibilità delle opere.

Ecco quali sono:

  • Cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
  • Ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • Complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (es. centro storico);
  • Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Tuttavia, rispetto ad alcuni anni fa, ora la procedura risulta più snella.

La domanda va presentata in modalità telematica attraverso un modulo unificato. Il documento deve essere accompagnato da una relazione paesaggistica semplificata redatta da un tecnico abilitato contenente:

  • L’indicazione dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area
  • Una descrizione dello stato attuale dell’area interessata dall’intervento
  • Un attestato di conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti
  • Una descrizione della compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento
  • L’indicazione di eventuali misure di inserimento paesaggistico previste

L’iter dovrà quindi concludersi entro massimo 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le limitazioni all’installazione dei pannelli fotovoltaici si riassumono con un’unica regola, che vale per tutti: deve poter essere garantito un impatto visivo nullo o la perfetta integrazione architettonica dei pannelli sulla copertura.

Il vincolo principale all’installazione del fotovoltaico in centro storico è rappresentato dall’incompatibilità dei pannelli con il paesaggio. Se questi vengono considerati un elemento di disturbo visivo, non potranno essere installati. Per ovviare a questo problema puoi optare per il fotovoltaico integrato: leggi qui per sapere in che cosa consiste.

Se riesci a rispettare le disposizioni e far sì che l’impianto si veda il meno possibile, potrai finalmente godere dei vantaggi derivanti dalla posa del fotovoltaico sul tetto della tua casa. 

Le autorizzazioni fotovoltaico sono solo uno degli argomenti su cui spesso non viene fatta abbastanza chiarezza. Speriamo, quindi, di aver risolto i tuoi dubbi e ti rimandiamo alla Guida qui sotto per scoprire quali altre cose non ti dicono sul fotovoltaico. Richiedi subito la tua copia in PDF: è GRATIS.

Il fotovoltaico conviene? Quello che non ti hanno mai detto

Categoria: Pannelli Fotovoltaici

Luca Corbetta - Responsabile ufficio tecnico

Scritto da Luca Corbetta - Responsabile ufficio tecnico

Ingegnere e progettista di impianti elettrici e fotovoltaici civili ed industriali. Responsabile tecnico, assieme al suo staff, è attento all’evoluzione delle fonti rinnovabili e al rispetto per l’ambiente e progetta nuove soluzioni di impianti adatti ad ogni persona e ogni edificio.